Un vitigno autoctono che viene coltivato in Abruzzo.
Tale denominazione è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti che risultano composti da vitigno Montepulciano all’ 85%; il restante 15% può essere costituito da uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici e idonei alla coltivazione in territorio abruzzese. Le uve destinate alla produzione della Doc Montepulciano d’Abruzzo sono ottenute esclusivamente da vitigni situati in collina,ad un’altitudine di 500 metri sul livello del mare.
La zona geografica comprende, nello specifico, l’intera fascia collinare costiera e pedemontana della regione Abruzzo che, nella parte mediana, si estende verso l’interno,verso nord include l’altopiano dell’Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna ed infine a sud-ovest la Valle Roveto.
Le condizioni ambientali dei vigneti devono essere quelle naturali della zona e devono conferire al vino le specifiche caratteristiche qualitative. Per quanto riguarda i nuovi impianti e reimpianti cosiddetti ” a filare”, la densità non può essere inferiore a 2500 ceppi per ettaro relativamente a colture specializzate,mentre per gli impianti e reimpianti cosiddetti “a pergola” non può essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
Le forme di crescita e sviluppo dei vigneti sono la pergola abruzzese e la pergola a spalliera semplice o doppia, ma la Regione Abruzzo può consentire forme diverse se esse permettono concretamente di ottenere delle migliorie dal punto di vista gestionale dei vigneti, senza danneggiare le caratteristiche dell’uva.
La produzione massima di uva per ogni ettaro di Montepulciano d’Abruzzo è di 14 tonnellate,mentre il tasso alcolico naturale minimo deve essere uguale a 11,50% vol; relativamente alla produzione di “Riserva” delle uve, la percentuale deve invece essere uguale a 12,00% vol. e le uve devono necessariamente invecchiare per un periodo non inferiore a 2 anni, di cui almeno 9 mesi in botti di legno. Tale periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell’annata di produzione delle uve.
L’immissione al consumo non può avvenire prima del 1 marzo successivo all’annata di produzione delle uve che devono avere le seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee,tendente al granato con l’invecchiamento:
- odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso,etereo;
- sapore: pieno, secco, armonico, giustamente tannico;
- acidità totale minima: 4,50 g/l
Le analisi chimico-fisiche, effettuate su moltissimi campioni di uvaggio e per un periodo di parecchi anni, hanno confermato che il Montepulciano d’Abruzzo è un vino dal buon tenore alcolico, buona acidità, buoni contenuti di polifenoli, con un profilo organolettico chiaramente tipico, nonchè distintivo.